Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.1.7. Posti di lavoro

Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.

Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile.

Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.

Comment:

This chapter (1.1.7) and the following (1.1.8) covered in the old Machinery Directive 98/37/EC, most mobile machines. Now, these requirements extend to all machines.

 

Original Comment:

Ce chapitre (1.1.7) ainsi que le suivant (1.1.8) couvraient dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, en majorité les machines mobiles. Désormais, ces exigences s’étendent à toutes les machines.

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