Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale

In Europa, le direttiva relative ai dispositivi di protezione individuale comprende 3 direttive:
  • La prima direttiva relative alle regole e "IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE" - Direttiva 89/686/CEE
  • La seconda direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 (1) della direttiva 89/391/CEE) - Direttiva 89/655/CEE -
  • La terza direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989

La prima direttiva, la direttiva 89/686/CEE si applica ai fabbricanti di dispositivi di protezione individuale.

La seconda e la terza direttiva si applica agli utenti di singoli équiements. Entrambe le direttive sono prese nel contesto della direttiva quadro sulla sicurezza 89/391/CEE, che contiene i requisiti minimi di principi generali e di assicurare la prevenzione dei rischi legati al lavoro, la sicurezza e la tutela della salute, riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o incidenti e formazione dei dipendenti. Questo sono i requisiti minimi. Ciascuno Stato membro può decidere di aumentare il livello di sicurezza o, per esempio, i livelli di prova e requisiti in sede di applicazione delle direttive ai requisiti nazionali.

La direttiva sull'uso delle attrezzature di lavoro direttiva 89/655/CEE è stato modificato più volte dalle seguenti direttive:

  • La direttiva 95/63/CE
  • Direttiva 2001/45/CE
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