Articolo macchine Direttiva 89/392/CEE

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E

LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, quali definiti nell'allegato I.

2. Ai sensi della direttiva, s'intende per «macchina» un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile,

collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con

circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.

Inoltre, si considera «macchina» un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- le macchine mobili,

- gli apparecchi di sollevamento,

- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta,

- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,

- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,

- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,

- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare un'emissione di radioattività,

- le fonti radioattive incorporate in una macchina,

- le armi da fuoco,

- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose.

4. Se per una macchina i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti in tutto o in parte da direttive CEE specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a queste macchine o a questi rischi non appena entrano in vigore queste direttive specifiche.

5. Se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina è disciplinata esclusivamente dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del

19 febbraio 1973, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (6).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le macchine cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzate e messe in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono, in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni, ecc., la presentazione di macchine che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di acquistarle prima che siano rese conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Articolo 3

Le macchine alle quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine che soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di macchine, destinate, per dichiarazione di cui all'allegato II punto B del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una macchina cui si applichi la presente direttiva, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri ritengono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all'articolo 3 le macchine munite del marchio CE ed accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II.

In assenza di norme armonizzate gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari dell'allegato I.

2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee, comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina costruita conformemente a detta norma è presunta conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.

3. Gli Stati membri si assicurano che siano prese le misure appropriate per permettere ai partner sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non soddisfino pienamente i rispettivi requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro fanno ricorso al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In base al parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.

Al comitato permanente può essere sottoposta qualsiasi questione che sollevano l'entrata in vigore e l'applicazione pratica della presente direttiva, secondo la seguente procedura.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata che talune macchine munite del marchio CE ed utilizzate conformemente alla loro

destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine dal mercato, vietarne la commercializzazione, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivandone la decisione e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme, la Commissione ricorre al comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla ed avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. Se una macchina non conforme è munita del marchio CE, lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto il marchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questa procedura.

CAPITOLO II

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Articolo 8

1. Per attestare la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve redigere, per ciascuna delle macchine prodotte, una dichiarazione CE di conformità i cui elementi figurano nell'allegato II ed apporre sulla macchina il marchio CE di cui all'articolo 10.

2. Prima della commercializzazione, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve:

a) se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, costituire il fascicolo previsto dall'allegato V;

b) se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o in mancanza di queste ultime, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE di cui all'allegato VI;

c) se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- costituire il fascicolo previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo notificato che accuserà ricevuta del fascicolo senza indugio e lo conserverà;

- oppure sottoporre il fascicolo di cui all'allegato VI all'organismo notificato che si limiterà a verificare che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2 siano state correttamente applicate e stabilirà un attestato di adeguamento del fascicolo;

- oppure sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), primo trattino, si applicano, per analogia, le disposizioni

del paragrafo 5, prima frase e del paragrafo 7 dell'allegato VI.

In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, si applicano, per analogia, le disposizioni dei

paragrafi 5, 6 e 7 dell'allegato VI.

4. Quando si applichi il paragrafo 2, lettera a) e lettera c) primo e secondo trattino, la dichiarazione CE di conformità deve certificare unicamente la conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Quando si applichi il paragrafo 2, lettera b) e lettera c), terzo trattino, la dichiarazione CE di conformità deve certificare la conformità al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.

5. Se le macchine sono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad altri aspetti, il marchio CE di cui all'articolo 10 indica in questi casi che le macchine soddisfano anche i requisiti di queste altre direttive.

6. Nei casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottemperato agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono a chiunque introduca la macchina in questione nel mercato comunitario nonché a chiunque assembli macchine o parti di macchine di origini diverse o costruisca la macchina per uso proprio.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di compiere le procedure di certificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c)., La Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, l'elenco di tali organismi e ne cura l'aggiornamento.

2. Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri devono applicare i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a detti criteri.

3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare la sua notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO III

MARCHIO «CE»

Articolo 10

1. Il marchio CE è costituito dalla sigla «CE» seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione del marchio.

L'allegato III riporta il modello da utilizzare.

2. Il marchio CE deve essere apposto sulla macchina in modo chiaro e visibile conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I.

3. È vietato apporre sulle macchine marchi o iscrizioni che possono creare confusione col marchio CE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare la commercializzazione e la messa in servizio di una macchina deve essere motivata dettagliatamente. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 12

La Commissione prenderà le misure necessarie affinché siano resi disponibili i dati che si riferiscono a tutte le decisioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1g gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

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