Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


Articolo 19 : Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati affinché le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, cooperino fra di loro e con la Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva.

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Comment:

This article applies to Member State and Commission.

Original Comment:

Cet article s’applique aux Etats Membres et à la Commission.

 
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