ALLEGATO VIII della macchine DIRETTIVA 98/37/CE

ALLEGATO VIII

Parte A -  Direttive abrogate (di cui all’articolo 14)

Direttiva 89/392/CEE e successive modifiche:

— direttiva 91/368/CEE: unicamente l’articolo 1

— direttiva 93/44/CEE:

— direttiva 93/68/CEE: unicamente l’articolo 6

Parte B : Elenco dei termini di trasposizione e di applicazione nel diritto nazionale (di cui all’articolo 14)

Direttiva

Data limite di trasposizione

Data di applicazione

Direttiva 89/392/CEE (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9)

1o gennaio 1992

A decorrere dal 1o gennaio 1993; per i materiali previsti dalle direttive 86/295/CEE, 86/296/CEE e 86/663/CEE: a decorrere dal 1o luglio 1995(1)

Direttiva 91/368/CEE (GU L 198 del

22.7.1991, pag. 16)

 

1o gennaio 1992

A decorrere dal 1o gennaio 1993

Direttiva 93/44/CEE (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 12)

1o luglio 1994

— A decorrere dal 1o gennaio 1995(2)

— A decorrere dal 1o luglio 1994(2);

— articolo 1, punto 10, tranne le lettere a), b) e q)

— articolo 1, punto 11, lettere a) e b)

— articolo 1, punto 12, lettere c), d), e) e f)

Direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del

30.8.1993, pag. 1)

 

1o luglio 1994

A decorrere dal 1o gennaio 1995(3)

Directive 91/368/CEE (JO L 198 du 22.7.1991, p. 16)

1er janvier 1992

 À partir du 1er janvier 1993

(1) Gli Stati membri devono consentire, per il periodo che precede il 31 dicembre 1994, fatta eccezione per i materiali previsti dalle direttive 86/295/CEE, 86/296/CEE e 86/663/CEE per i quali tale periodo termina il 31 dicembre 1995, l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 31 dicembre 1992.

(2) Gli Stati membri consentono, per il periodo che precede il 31 dicembre 1996, l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine di sollevamento o di spostamento delle persone e dei componenti di sicurezza conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 14 giugno 1993.

(3) Gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995.

 

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